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“D.lgs. n. 198 del 08.11.2021 – Novità in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola e alimentare”

Il D.lgs. 198/2021, in attuazione alla Direttiva UE 2019/633, abroga il precedente art. 62 del D.L. 1/2012 e introduce delle importanti novità nella disciplina dei contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari tra imprese del settore al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, di particolare interesse soprattutto per gli operatori della G.D.O.

Si tratta di norme a carattere imperativo e, pertanto, non derogabili – con conseguente nullità di qualsivoglia pattuizione contraria – e prevalenti su eventuali normative di settore contrastanti.

La normativa in parola si applica ai contratti di fornitura stipulati successivamente all’entrata in vigore (15.12.2021) con obbligo di adeguamento per i contratti in essere entro il 15.06.2022.

Le principali disposizioni introdotte dal D.lgs. 198/2021 sono le seguenti:

– Forma scritta del contratto con stipula antecedente alla consegna dei prodotti con indicazione obbligatoria di durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo (determinato o determinabile), modalità di consegna e modalità di pagamento. Tale previsione può essere rispettata anche mediante DDT, fatture e ordini di acquisto a patto che gli elementi contrattuali siano stabiliti da un accordo quadro.

– Durata minima contrattuale di 12 mesi salvo deroga motivata.

– Indicazione dei nominativi dei mandanti nei contratti quadro delle centrali di acquisto.

– Pratiche vietate:

  • Contratti di fornitura con consegna su base periodica – versamento del corrispettivo dopo oltre 30 giorni (prodotti deperibili) od oltre 60 giorni (prodotti non deperibili) dal termine di periodo di consegna – che non può essere superiore a un mese – o dalla data in cui è stabilito l’importo per il periodo in questione (data successiva tra le due)
  • Contratti di fornitura con consegna su base non periodica – versamento del corrispettivo dopo oltre 30 giorni (prodotti deperibili) od oltre 60 giorni (prodotti non deperibili) dalla consegna o dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere (data successiva tra le due)
  • Annullamento di ordini con un preavviso inferiore a 30 giorni per prodotti deperibili
  • Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali
  • Richiesta di pagamenti non connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari
  • Inserimento da parte del cliente di clausole che pongono a priori a carico del fornitore i costi per il deterioramento o perdita di prodotti che si verifichino dopo la consegna
  • Il rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione
  • Divulgazione da parte dell’acquirente di segreti commerciali del fornitore
  • Minaccia o messa in atto da parte dell’acquirente di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore
  • Richiesta al fornitore del risarcimento del costo sostenuto per esaminare reclami dei clienti salvo negligenze o colpe dello stesso
  • Acquisto mediante gare e aste elettroniche a doppio ribasso
  • Imposizione di prezzi al di sotto dei costi di produzione
  • Omissione delle condizioni ex art. 168 del reg. UE 1308/2013
  • Condizioni d’acquisto ingiustificatamente gravose
  • Condizioni diverse per prestazioni equivalenti
  • Subordinare le vicende contrattuali all’esecuzione di prestazioni non connesse all’oggetto del contratto
  • Indebite prestazioni unilaterali
  • Imposizione di servizi e prestazioni accessorie senza connessione oggettiva con la cessione dei prodotti oggetto di contratto
  • Trasferimento ingiustificato del rischio contrattuale
  • Imposizione di date di scadenza troppo brevi
  • Imposizione all’acquirente di vincoli contrattuali sull’assortimento ed esposizione dei prodotti.

Pratiche vietate salvo patto contrario

  • Reso di beni invenduti senza corrispettivo
  • Listing fee
  • Costo degli sconti a carico del fornitore
  • Costi di pubblicità e marketing a carico del fornitore
  • Costi del personale a carico del fornitore.

– Vendita sottocosto ammessa solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità o previo accordo scritto tra le parti.

– Designazione dell’ICQRF quale autorità nazionale di contrasto